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Sez. 3, Sentenza n. 2341 del 07/06/1977 (Rv. 386054 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FINALITA - DOPPIO INDENNIZZO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1977-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386054-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FINALITA - DOPPIO INDENNIZZO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA.*

Il congegno della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dello assicurato verso i terzi responsabili costituisce applicazione del cosiddetto principio indennitario: in virtu di questo principio, un sinistro non puo diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di due soggetti diversi, come accade nell'ipotesi in cui lo stesso evento dannoso, oltre a rendere operante la copertura assicurativa, faccia sorgere un'obbligazione riparatoria a carico di chi lo ha cagionato. In tal caso, il danneggiato resta bensi l'unico titolare attivo dei due distinti rapporti obbligatori, libero di rivolgersi all'uno o all'altro o ad entrambi gli obbligati; ma l'eventualita del doppio indennizzo per lo stesso danno e scongiurata dalla legge, l'art 1916 cod civ garantendo all'assicuratore, nel primo comma, la possibilita di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile e, nel terzo comma, quella di rivalersi nei confronti dell'assicurato se la surrogazione sia stata da lui pregiudicata. (Conf 293/73, mass n 362174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)