Sez. 3, Sentenza n. 9742 del 07/10/1997 (Rv. 508599 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma ricevuta dalla vittima da parte dell'assicuratore del danneggiante - Detrazione dell'ammontare liquidato - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall'assicuratore del danneggiante deve essere detratta dall'ammontare complessivo del danno in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)