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Sez. U, Sentenza n. 7012 del 21/06/1995 (Rv. 492976 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Iscrizione all'albo dei periti industriali - Divieto - Autorizzazione, da parte della U.S.L. di appartenenza, dello svolgimento di una mera attività di consulenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492976-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

I dipendenti delle unità sanitarie locali - attesa l'applicabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non può esercitare alcuna professione - non possono essere iscritti all'albo dei periti industriali, giusta la previsione del regolamento di cui al r.d. 11 febbraio 1929 n. 275, non rilevando in contrario la possibilità di autorizzazione, da parte della U.S.L. dalla quale il perito dipende ed ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, dello svolgimento di una mera attività di consulenza.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 27, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Regio Decr. 11/02/1929 num. 275, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)