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Sez. U, Sentenza n. 1722 del 13/02/1992 (Rv. 475686 - 01)

Professionisti - Geometri | Albo professionale - Dipendenti delle unità sanitarie locali - Iscrizione - Ammissibilità - Esclusione - Art. 124 D.M. 30 gennaio 1982 - Disciplina - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475686-01

Professionisti - Geometri

I dipendenti delle unità sanitarie locali - essendo loro applicabile, ai sensi dell'art. 27 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), il d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non possa esercitare (fra l'altro) alcuna professione - non possono essere iscritti all'albo dei geometri, giusta la previsione dell'art. 7 del regolamento di cui al r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, mentre non rileva in contrario che l'art. 124 del D.M. 30 gennaio 1982, regolante i concorsi per posti di assistente tecnico nelle dette unita, indichi come specifico requisito di ammissione alle prove di esame l'iscrizione all'albo professionale dei geometri, desumendosi dal contesto della normativa l'obbligatorietà della cancellazione dall'albo una volta conseguita la nomina al posto richiesto

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)