Sez. U, Sentenza n. 3477 del 14/04/1994 (Rv. 486164 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Iscrizione all'albo dei geometri - Divieto - Disciplina ex art. 124 D.M. 30 gennaio 1982, per i concorsi a posti di assistente tecnico nelle U.S.L., ed autorizzazione, ex art. 27 d.P.R. n. 270 del 1987, dello svolgimento di una mera attività di consulenza - Influenza - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
I dipendenti delle unità sanitarie locali - essendo loro applicabile, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) il d.P.R. 10 gennaio 1957 N. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non possa esercitare (fra l'altro) alcuna professione - non possono essere iscritti all'albo dei geometri, giusta la previsione dell'art. 7 del regolamento di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274; mentre non rileva in contrario né che l'art. 124 del D.M. 30 gennaio 1982, regolante i concorsi per posti di assistente tecnico nelle dette unità, indichi come specifico requisito di ammissione alle prove di esame l'iscrizione all'albo professionale dei geometri - desumendosi dal contesto della normativa l'obbligatorietà della cancellazione dall'albo una volta conseguita la nomina al posto richiesto - né l'autorizzazione, da parte della U.S.L. dalla quale il geometra dipende ed ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 270 del 1987, dello svolgimento di una mera attività di consulenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 27, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)