Sez. 2, Sentenza n. 7024 del 28/11/1986 (Rv. 449103 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - UDIENZA COLLEGIALE - RINVIO AD UDIENZA NON IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI ALL'UDIENZA E DI QUELLI SUCCESSIVI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - UDIENZA COLLEGIALE - RINVIO AD UDIENZA NON IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI ALL'UDIENZA E DI QUELLI SUCCESSIVI.*
Il rinvio d'ufficio, dell'udienza collegiale, per il quale - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp. Art. cod. proc. civ. - non è necessario alcun avviso alle parti, è quello che si attua nella udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa era originariamente fissata, mentre sussiste l'Obbligo di comunicazione della nuova data qualora vi sia, per qualsiasi ragione (nella specie: trasferimento del relatore), rinvio ad altra diversa udienza. In quest'ultima ipotesi, - salvo che non si verifichi sanatoria per la presenza dei difensori ancorché non avvertiti ovvero la presentazione di loro difese - l'omessa comunicazione, comportando una violazione del principio del contraddittorio e violando il diritto di difesa della parte, determina la nullità degli Atti che nell'udienza vengono compiuti e della sentenza pronunciata. (V 2302/85, mass n 440181; (V 3060/84, mass n 435104; (Conf 581/82, mass n 418322).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)