Sez. 3, Sentenza n. 581 del 29/01/1982 (Rv. 418322 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO D'UFFICIO - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RINVIO AD UDIENZA DIVERSA DA QUELLA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - OBBLIGO - OMISSIONE - NULLITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO D'UFFICIO - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RINVIO AD UDIENZA DIVERSA DA QUELLA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - OBBLIGO - OMISSIONE - NULLITÀ.*
Il rinvio d'ufficio, dell'udienza collegiale, per il quale - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp. Art. cod. proc. civ. - non è necessario alcun avviso alle parti, è quello che si attua alla udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa era originariamente fissata, mentre sussiste l'Obbligo di comunicazione (della nuova data) qualora vi sia, per qualsiasi ragione, rinvio ad altra diversa udienza. In siffatta ipotesi l'omessa comunicazione, comportando una violazione del principio del contraddittorio e violando il diritto di difesa della parte, determina la nullità degli Atti che nella udienza vengono compiuti e della sentenza pronunciata. (V 5505/78, mass n 395288).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)