Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005 (Rv. 582793 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Nullità della citazione in primo grado - Per mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione - Contumacia del convenuto - Appello - Deduzione della nullità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado rimasto contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione non dà luogo, ove sia riscontrata fondata dal giudice d'appello, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che non è riconducibile alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)