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Sez. L, Sentenza n. 10056 del 09/10/1998 (Rv. 519608 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Indennità di accompagnamento - Requisiti - Aiuto e assistenza nell'espletamento degli atti della vita e nella deambulazione - Permanenza e continuità della relativa esigenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519608-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento a favore degli invalidi civili dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, con il riferimento alla necessità di un'assistenza "continua" per il compimento degli atti quotidiani della vita e all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto "permanente" di un accompagnatore, esprime l'esigenza della necessità di un aiuto permanente, non limitato a taluni soltanto degli atti della vita, ma esteso alla generalità dei bisogni o atti giornalieri, così come esclude la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso il diritto all'indennità di accompagnamento, nel caso di un soggetto in grado di deambulare autonomamente, sia pure con difficoltà, e di compiere da solo atti elementari della vita quali nutrirsi e lavarsi, nonché di dedicarsi ad alcuni passatempi, come la coltivazione di fiori, il montaggio e smontaggio di oggetti meccanici).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)