Sez. L, Sentenza n. 1339 del 03/02/1993 (Rv. 480667 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Aventi diritto | Indennità di accompagnamento - Diritto - Presupposti - Impossibilità di deambulare o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Necessità - Art. 6 del D.L. n. 509 del 1988 - Portata.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Aventi diritto
L'impossibilità, per un soggetto ultrasessantacinquenne, di uscire dalla propria abitazione senza essere accompagnato non è di per sè sufficiente per il sorgere del diritto all'indennità di accompagnamento, a tal fine richiedendosi, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua, e non potendo la necessità di tali requisiti escludersi in virtù dell'art. 6 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 (che integra l'art. 2 della legge n. 118 del 1971 con la previsione che, "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché gli ultrasessantacinquenni stessi siano considerati mutilati o invalidi civili, non potendosi per tale categoria (come per quella degli infradiciottenni) far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa. (V. Sent. n. 364/1989 Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)