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Sez. L, Sentenza n. 1973 del 08/03/1999 (Rv. 523937 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Calcolo ex art. 2, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - Meccanismo di rivalutazione - Applicabilità alle pensioni liquidate prima del 1 luglio 1987 - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523937-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, comma sesto, legge 11 marzo 1988 n. 67 - autenticamente interpretato dall'art. 3, comma secondo bis, legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, comma undicesimo, legge 29 maggio 1982 n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 1 luglio 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma; ne consegue che, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di pensione di cui al sesto comma dell'art. 21 della citata legge n. 67, deve tenersi conto della misura di retribuzione imponibile fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n.160.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)