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Sez. 1, Sentenza n. 587 del 21/02/1969 (Rv. 338784 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE- CONDANNA AL RISARCIMENTO - ATTIVITA COGNITIVA DEL GIUDICE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - DIFFERENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO MALGRADO L'ACCERTAMENTO DI UN FATTO POTENZIALMENTE DANNOSO - CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338784-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE- CONDANNA AL RISARCIMENTO - ATTIVITA COGNITIVA DEL GIUDICE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - DIFFERENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO MALGRADO L'ACCERTAMENTO DI UN FATTO POTENZIALMENTE DANNOSO - CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nei casi in cui la potenzialita dannosa di un determinato illecito sia indubbia, il relativo accertamento e sufficiente per conseguire la condanna generica del suo autore al risarcimento del danno e, solo a questo effetto, esso esaurisce l'attivita cognitiva del giudice e l'Onere probatorio dell'attore. Qualora, invece, chieda anche la condanna al pagamento di quanto occorra a risarcirlo, l'attore non e esonerato dal fornire la prova dell'esistenza di un danno concreto e del suo ammontare, salva la liquidazione equitativa, ove ne ricorrano i presupposti. Consegue da cio che non incorre nel vizio di contraddittorieta della motivazione il giudice del merito che, pur avendo accertato la sussistenza di un fatto potenzialmente dannoso, abbia rigettato la domanda di risarcimento sotto il profilo della Mancanza di prova di un danno effettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)