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Sez. L, Sentenza n. 27110 del 19/12/2006 (Rv. 594044 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare previsto dal r.d. n. 148 del 1931 - Rimessione del potere di irrogazione dei provvedimenti disciplinari al Consiglio di disciplina e previsione della cessazione dell'efficacia della sospensione cautelare all'esito del procedimento disciplinare - Questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 54 e 58 del r.d. n. 148 del 1931 per supposta violazione degli artt. 3, 35, 36 e 41 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594044-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in relazione agli artt. 54 e 58 dell'allegato "A" del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente il testo sul coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui devolvono il potere di irrogazione dei provvedimenti disciplinari ad un apposito Consiglio di disciplina, con riferimento alla supposta violazione del principio di uguaglianza per la diminuzione del potere disciplinare rispetto a quello degli altri imprenditori e di quello di ragionevolezza, oltre che per l'assunta riduzione del potere imprenditoriale fissato dall'art. 41 della Costituzione. Infatti, l'attribuzione ad un organo terzo del potere disciplinare, previsto dalla richiamata normativa speciale relativa agli autoferrotranvieri, si prospetta più conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 35 e 36 Cost. rispetto alla giustizia domestica esercitata dagli altri datori di lavoro e si presenta, altresì, anche nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, più rispondente al principio di uguaglianza. La questione di costituzionalità si profila manifestamente infondata anche in ordine all'art. 41 Cost., non apparendo conforme al dettato del secondo comma di questa disposizione - secondo il quale l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la dignità umana - il potere del datore di lavoro, che reputi insufficiente la sanzione inflitta dal Consiglio di disciplina, di tenere con il solo assegno alimentare a mezza paga il lavoratore (e la sua famiglia) per il notevole tempo necessario per la definizione del giudizio amministrativo relativo all'impugnativa proposta avverso il provvedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 54, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 58 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)