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Sez. U, Sentenza n. 1904 del 11/02/2002 (Rv. 552186 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli locali dell'Ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Natura amministrativa - Conseguenze - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto della natura giurisdizionale dell'organo.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552186-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., sul presupposto della natura giurisdizionale di tali Consigli, accampando la violazione del divieto di istituzione di giudici speciali e dei principi che connotano la giurisdizione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 14, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, Costituzione art. 104, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)