Sez. 3, Sentenza n. 376 del 25/01/1985 (Rv. 438583 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - TERZO CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA DAL CONVENUTO - POTERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - TERZO CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA DAL CONVENUTO - POTERI.*
Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto, a differenza di colui che viene indicato quale unico responsabile nei confronti dell'attore, ha in riferimento alla causa principale i poteri processuali di un interventore adesivo dipendente e non può - trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili - dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. Tuttavia, qualora il terzo in riferimento alla causa dipendente non si limiti a contestare il rapporto di regresso ma neghi la responsabilità del convenuto nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti e, trattandosi di cause scindibili, anche impugnare autonomamente la sentenza senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale. (V 4779/81, mass n 415474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)