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Sez. 5, Sentenza n. 10536 del 08/05/2006 (Rv. 591150 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Controversia concernente impugnazione dell'atto di liquidazione dell'imposta, con contestazione del presupposto atto di classamento dell'immobile - Lite definibile - Ricorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591150-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce lite pendente la controversia nella quale sia impugnato un atto di liquidazione di imposta (nella specie, INVIM straordinaria), attraverso il quale il contribuente contesti anche il presupposto atto di classamento dell'immobile, e quindi l'attività di accertamento - la fissazione dei presupposti - attraverso la quale l'ufficio finanziario è pervenuto alla fase della mera liquidazione. Nella specie, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), era, del resto, esclusa la possibilità di impugnare direttamente l'atto di classamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)