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Sez. 5, Sentenza n. 10646 del 20/05/2005 (Rv. 581548 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. i), del d. lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Condizioni oggettive - Esclusiva ed effettiva destinazione degli immobili ad una delle attività esenti - Necessità - Portata - Conseguenze - Destinazione statutaria degli immobili - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581548-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'esenzione dal tributo l'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 richiede espressamente che i soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 utilizzino gli immobili destinandoli esclusivamente ad una delle attività esenti, tra le quali quelle ricreative e sportive, e, pertanto, correla l'esenzione medesima all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo. Poiché la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile. Conseguentemente l'esenzione non spetta qualora la destinazione statutaria dell'ente soggettivamente esente rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, dalla medesima norma non contemplata.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)