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Sez. L, Sentenza n. 3128 del 21/05/1982 (Rv. 421070 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRONUNZIA AUTONOMA SULLA RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421070-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRONUNZIA AUTONOMA SULLA RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. non ha trasformato i crediti di lavoro in crediti di valore, essendosi limitato a modificare, relativamente ad essi, il principio nominalistico di cui all'art. 1277 cod. civ., con la conseguenza che non può farsi rientrare nella ipotesi normativa la pronunzia autonoma sulla rivalutazione monetaria quando il credito cui questa si riferisce non formi più oggetto del giudizio, per essere stato anteriormente estinto. (Conf 716/82, mass n 418514; (Conf 3221/80, mass n 407008).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)