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Sez. L, Sentenza n. 3622 del 15/06/1985 (Rv. 441219 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DEL LAVORATORE - ADEMPIMENTO TARDIVO - AZIONE SEPARATA DIRITTA ALLA SOLA RIVALUTAZIONE - ESPERIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441219-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DEL LAVORATORE - ADEMPIMENTO TARDIVO - AZIONE SEPARATA DIRITTA ALLA SOLA RIVALUTAZIONE - ESPERIBILITÀ - LIMITI.*

L'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., il quale, al fine di evitare che il ritardato adempimento del debitore si traduca in un ingiustificato vantaggio del medesimo, prevede il riconoscimento in favore del lavoratore del maggior danno subito per effetto della diminuzione di valore del suo credito, integra una disposizione di carattere anche sostanziale, rivolta ad affiancare una componente di indicizzazione al debito nominalistico del datore di lavoro, per realizzare una retribuzione con connotati di realità, sia pure nei limiti del meccanismo dell'indennità di contingenza. Da ciò deriva che il credito del lavoratore può ritenersi soddisfatto solo ove siano state oggetto d'adempimento entrambe le indicate componenti del suo trattamento, con l'ulteriore conseguenza che, quando il credito stesso sia stato tardivamente soddisfatto solo nel suo importo originario, a prescindere dalla colpevolezza o meno del ritardo, non può non riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di qualsiasi creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale, il diritto di agire separatamente per ottenere la residua suddetta rivalutazione (salva la preclusione derivante da giudicato, se quell'importo originario sia stato accertato e liquidato in esito a giudizio, con pronuncia esplicitamente od implicitamente negativa della rivalutazione, non impugnata). (Conf 1146/84, mass n 433283; (Conf 5067/80, mass n 408920; (Conf 3090/80, mass n 406860; (Conf 5057/79, mass n 401705; (contra 500/83; (contra 3128/82, mass n 421070; (contra 2103/81, mass n 412828).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)