Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011 (Rv. 616326 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Credito per onorari e spese vantato dal difensore della parte vittoriosa - Distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. - Azionabilità - Domanda in un autonomo giudizio - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art. 93 cod. proc. civ. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v'è alcun rapporto di diritto sostanziale
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)