Sez. 6, Sentenza n. 3020 del 05/02/1996 Ud. (dep. 26/03/1996) Rv. 204789 - 01
Cosa giudicata - In genere | Annullamento con rinvio da parte della Cassazione - Statuizioni diverse dall'accertamento del fatto e della responsabilità - Giudicato progressivo - Intervenuta "abolitio criminis" - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Cosa giudicata - In genere
In caso di annullamento parziale di una sentenza da parte della cassazione, che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, il giudicato progressivo non impedisce di pronunciarsi sulla sussistenza ed eventuale applicazione dell'intervenuta "abolitio criminis". Invero lo stretto collegamento tra il fatto reato che non è più tale e gli altri punti della decisione renderebbe priva di senso una statuizione contrastante con la nuova situazione; d'altro conto il disposto dell'art. 673 cod. proc. pen., che consente al giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza di condanna nel caso di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice, dimostra chiaramente una particolare efficacia attribuita dal legislatore alla abrogazione proprio perché in questo caso - come per l'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale - non si può dire che a base della condanna vi sia un reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)