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Sez. 6, Sentenza n. 26112 del 16/04/2003 Ud. (dep. 18/06/2003) Rv. 226010 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Abolitio criminis - Prevalenza sul giudicato - Effetti.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226010-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Il giudicato interno formatosi a seguito dell'annullamento parziale della Corte di cassazione non prevale sull'"abolitio criminis", la quale fa venir meno, prima ancora che la validità e l'efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico, sicché il giudice, formalmente investito della cognizione della fattispecie, oggetto di abrogazione, deve preliminarmente dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2 cod. pen. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il fatto di reato, oggetto dell'"abolitio criminis", sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato, la sentenza, limitatamente a tale capo, va annullata senza rinvio e dalla pena, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, deve essere scomputato l'aumento riferibile al reato abrogato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)