diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12640 del 06/02/2018 Ud. (dep. 19/03/2018) Rv. 272244 - 01

COSA GIUDICATA - IN GENERE | Annullamento con rinvio - Giudizio di cassazione che segue il giudizio di rinvio - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma incriminatrice - Modifica del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato - Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272244-01

COSA GIUDICATA - IN GENERE

La formazione progressiva del giudicato connessa all'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione del secondo ricorso per cassazione - con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)