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Sez. U, Sentenza n. 4423 del 17/10/1977 (Rv. 388009 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - DIVIETO NEI CONFRONTI DEI MERI COMPORTAMENTI MATERIALI DELLA PA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388009-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - DIVIETO NEI CONFRONTI DEI MERI COMPORTAMENTI MATERIALI DELLA PA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Il divieto per il giudice ordinario di 'revocarè l'atto amministrativo nelle controversie rientranti nella sua giurisdizione, essendo posto a garanzia della funzione amministrativa, non opera rispetto ai meri comportamenti materiali della pubblica amministrazione, ma soltanto rispetto ad Atti costituenti Esercizio di potesta amministrativa, ovvero ad Atti esecutivi di questi. Conseguentemente, quando la controversia concerna la tutela del diritto di proprieta o di un altro diritto reale compresso di fatto dalla pubblica amministrazione, puo parlarsi di Atti della pubblica amministrazione nel senso suindicato soltanto nel caso di successivi provvedimenti ablatori, implicanti la valutazione autoritativa dell'indispensabilita del sacrificio della posizione del privato rispetto al fine pubblico perseguito nel caso concreto, e non anche nel caso di mero impiego, sia pure per fini pubblici, del bene altrui materialmente appreso o dell'utilita da esso materialmente ritratta con la continuata o reiterata compressione di fatto dello altrui diritto. (nella specie i giudici di merito avevano dichiarata improponibile la domanda con la quale era stata richiesta la rimozione di alcune opere per l'appoggio di cavi elettrici abusivamente istallate in un fondo di proprieta dell'attore, ritenendo inammissibile l'ordine di rimessione in pristino nei confronti dell'ENEL. La suprema Corte, nel cassare l'impugnata decisione, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (V 1463/77, mass n 385167; (V 1578/76, mass n 380331).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)