Sez. U, Sentenza n. 3306 del 12/06/1979 (Rv. 399702 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - IMPROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - LIMITI - OCCUPAZIONE DI FONDI PRIVATI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE ABLATORIO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - IMPROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - LIMITI - OCCUPAZIONE DI FONDI PRIVATI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE ABLATORIO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il principio dell'improponibilita dell'Azione possessoria nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione al divieto per il giudice ordinario di emettere a suo carico una pronuncia di condanna ad un "facere", trova deroga esclusivamente nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia agito iure privatorum, ovvero abbia tenuto un comportamento in nessun modo riconducibile nella sfera dei suoi poteri e dei suoi fini istituzionali. Detta deroga, pertanto, non e ravvisabile in ipotesi di materiale acquisizione della disponibilita di fondi privati, effettuata dall'autorita comunale con l'ausilio della forza pubblica, la quale configuri esecuzione di provvedimenti amministrativi di carattere ablatorio (nella specie, decreti del Presidente della regione autorizzativi dell'occupazione d'urgenza), e, quindi, estrinsecazione di poteri autoritativi per motivi di pubblico interesse, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, eventuali scorrettezze commesse nell'Esercizio dei poteri medesimi (nella specie, mancata comunicazione di preavviso), deducibili dinanzi al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimita sugli Atti amministrativi, ovvero, ove si verifichi lesione di diritti soggettivi, davanti al giudice ordinario con Azione risarcitoria. (V 4423/77, mass n 388009; (V 2642/73, mass n 366122).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)