diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1578 del 04/05/1976 (Rv. 380331 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - COMPORTAMENTO DELLA PA LESIVO DEL DIRITTO REALE ALTRUI - CONDANNA ALLA RIMOZIONE DELL'ATTO LESIVO ED ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SEMPLICE UTILIZZAZIONE DEL BENE OGGETTO DEL DIRITTO REALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380331-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - COMPORTAMENTO DELLA PA LESIVO DEL DIRITTO REALE ALTRUI - CONDANNA ALLA RIMOZIONE DELL'ATTO LESIVO ED ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SEMPLICE UTILIZZAZIONE DEL BENE OGGETTO DEL DIRITTO REALE - IRRILEVANZA.*

Qualora la pubblica amministrazione ponga in essere un comportamento acquisitivo del bene altrui, o comunque lesivo del diritto reale altrui, al fine dell'operativita del divieto per il giudice ordinario di condannare l'amministrazione medesima ad un facere (ai sensi dell'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e), e cioe alla rimozione del fatto lesivo ed alla riduzione in pristino, non e sufficiente che detto comportamento sia accompagnato dalla concreta utilizzazione del bene, ma e anche necessario che risulti, esplicitamente od implicitamente, un'effettiva valutazione da parte della amministrazione, nell'ambito dei fini pubblicistici perseguiti, circa la indispensabilita del bene e della sua utilizzazione, rispetto ad un determinato scopo; ove cio difetti, la semplice utilizzazione del bene non puo valere a trasfigurare in Esercizio di potesta amministrativa la sua originaria apprensione, ne la successiva detenzione, le quali, al pari della stessa utilizzazione, conservano, rispetto al diritto leso, Rilevanza di mere attivita materiali, nei cui riguardi non opera il citato divieto. (Conf 1027/76, mass n 379485).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)