Sez. U, Sentenza n. 1463 del 21/04/1977 (Rv. 385167 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESTENSIONE - COMPRESSIONE DI MERO FATTO DEL DIRITTO REALE DEL PRIVATO DA PARTE DELLA PA - OPERATIVITA DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESTENSIONE - COMPRESSIONE DI MERO FATTO DEL DIRITTO REALE DEL PRIVATO DA PARTE DELLA PA - OPERATIVITA DEL DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
A norma dell'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e, il divieto per il giudice ordinario di revocare gli Atti amministrativi non opera rispetto a meri comportamenti materiali della pubblica amministrazione, ma soltanto rispetto agli Atti di questa costituenti Esercizio di potesta amministrativa e, cioe, implicanti una valutazione circa la indispensabilita del sacrificio della posizione del privato per il perseguimento del fine pubblico, ovvero ad Atti esecutivi dei medesimi. Pertanto, il suddetto divieto non opera nel caso in cui la pa abbia compresso di fatto un diritto reale del privato, salvo che intervenga successivamente un provvedimento amministrativo ablatorio inteso nel senso anzidetto, non potendosi ritenere tale provvedimento insito nel mero impiego, sia pure per fini pubblici, del bene privato materialmente appreso o della utilita di fatto tratta da tale bene con continuata, reiterata o rinnovata compressione dell'altri diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)