Sez. 5, Sentenza n. 19695 del 01/10/2004 (Rv. 577488 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento, da parte dell'ufficio, dell'atto impugnato, in sede di autotutela - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Spese - Disciplina ex art. 46, comma terzo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'annullamento nel corso del processo, da parte dell'ufficio erariale, dell'atto impugnato, in via di autotutela, non costituisce rinuncia al processo stesso, bensì integra la specifica - ed ontologicamente diversa - fattispecie della cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione del contendere comporta che non si faccia luogo a liquidazione di spese a favore di una parte o dell'altra, ma che si disponga la compensazione delle spese.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)