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Sez. 3, Sentenza n. 5785 del 15/11/1984 (Rv. 437459 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO D'APPELLO - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO NON COSTITUITO - NEL DOMICILIO ELETTO IN PRIMO GRADO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437459-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO D'APPELLO - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO NON COSTITUITO - NEL DOMICILIO ELETTO IN PRIMO GRADO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ.*

La notificazione dell'atto di riassunzione del processo d'appello, effettuata nei confronti dell'appellato non costituito nel domicilio eletto in primo grado presso il procuratore, è rituale poiché l'art. 125, ultimo comma, disp. Att. Cod. proc. civ., nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione e, quindi, anche all'art. 141 cod. proc. civ., che prevede nel caso di elezione di domicilio la notificazione alla parte presso il domiciliatario. (Conf 3386/80, mass n 407202; (Conf 198/79, mass n 396266).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)