Sez. 4, Sentenza n. 1484 del 08/11/1989 Ud. (dep. 02/02/1990) Rv. 183199 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - CONDOTTA DEL TUTTO ANOMALA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - CONDOTTA DEL TUTTO ANOMALA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI - ESCLUSIONE.*
In tema di infortuni sul lavoro, soltanto una condotta del lavoratore del tutto anomala in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche, può integrare gli estremi di una colpa tale da escludere la responsabilità penale dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti. (V mass n 179860 ed ivi citate; (V mass n 179373 ed ivi citate; (V mass n 172317 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)