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Sez. 2, Sentenza n. 12206 del 25/05/2007 (Rv. 597380 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Inosservanza relativa alla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Ipotizzabilità di una rinuncia tacita ad opporre siffatto vizio in relazione alla condotta antecedente tenuta dalla parte interessata - Esclusione - Fattispecie in tema di ricorso avverso decisione del tribunale in composizione collegiale resa a seguito di opposizione a decreto di liquidazione di compensi in favore di c.t.u. .
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597380-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l'hanno preceduta, con la conseguenza che - presupponendo, in generale, la sanatoria di una nullità che la stessa si sia già verificata - non appare possibile ipotizzare una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione per effetto dell'acquiescenza prestata ad atti prodromici e, neppure, ravvisare un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di una o di entrambe le parti e la violazione da parte del tribunale dell'obbligo di verificare, all'atto della decisione, le norme che regolano la propria composizione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto contro la decisione, perciò cassata con rinvio, resa dal tribunale in composizione collegiale - anziché in quella monocratica, come ora previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 170 del 2002 - a seguito di opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione di compensi di c.t.u., in quanto affetta da nullità nei sensi innanzi precisati, con conseguente reiezione dell'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui si sarebbe dovuto intendere che la ricorrente, originaria opposta, non avendo formulato alcuna riserva sulla costituzione del tribunale, avesse accettato la collegialità del giudice dinanzi al quale era stata evocata, così rinunciando a far valere il vizio della decisione derivante dalla costituzione del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Legge 08/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)