Sez. 2, Sentenza n. 12319 del 03/05/1989 Ud. (dep. 18/09/1989) Rv. 182085 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - RICEZIONE DI INDEBITE PRESTAZIONI MATURATE PERIODICAMENTE - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DEL DANNO - RIFERIMENTO AL COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE INDENNITÀ INDEBITAMENTE PERCEPITE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - RICEZIONE DI INDEBITE PRESTAZIONI MATURATE PERIODICAMENTE - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DEL DANNO - RIFERIMENTO AL COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE INDENNITÀ INDEBITAMENTE PERCEPITE.*
Il delitto di truffa - nella specie in danno dell'INAM e dell'INPS - realizzato attraverso la ricezione di indebite prestazioni maturate periodicamente deve ritenersi a consumazione prolungata e caratterizzato da unicità di Azione e da un evento che continua a prodursi nel tempo - pertanto, ai fini della concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., si deve aver riguardo al complessivo ammontare delle indennità indebitamente percepite e non a quello delle singole prestazioni. (Conf mass n 176615; (Conf mass n 174983).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)