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Sez. 2, Sentenza n. 7679 del 03/10/1989 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184500 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - TRUFFA PER INDEBITA PERCEZIONE DI INDENNITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184500-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - TRUFFA PER INDEBITA PERCEZIONE DI INDENNITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in caso di truffa per indebita percezione di un'indennità non dovuta, il danno medesimo va valutato nell'ammontare complessivo della indennità indebitamente corrisposta e non in relazione alle singole giornate cui l'indennità si riferisce. (V mass n 174390; (Conf mass n 182085; (Conf mass n 176615; (Conf mass n 170718).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)