Sez. 2, Sentenza n. 9494 del 07/04/1987 Ud. (dep. 01/09/1987) Rv. 176615 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - IN DANNO DI ENTI PREVIDENZIALI PER RICEZIONE DI INDEBITA PRESTAZIONE DI EMOLUMENTI E PREVIDENZE MATURATE PERIODICAMENTE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DEL DANNO AI FINI DELLA CONCESSIONE - CRITERIO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - IN DANNO DI ENTI PREVIDENZIALI PER RICEZIONE DI INDEBITA PRESTAZIONE DI EMOLUMENTI E PREVIDENZE MATURATE PERIODICAMENTE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DEL DANNO AI FINI DELLA CONCESSIONE - CRITERIO - FATTISPECIE.*
Ai fini della concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., l'entità del danno prodotto dal reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente, deve essere valutata unitariamente e non in relazione ai singoli periodi di riferimento delle indennità indebitamente percepite per effetto dei raggiri e degli artifici posti in essere dal colpevole. (nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell'attenuante, richiesta ai fini dell'applicabilità dell'amnistia, in quanto la indennità di parto ricevuta era di importo non irrilevante). (Conf mass n 174983).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)