Sez. 1, Sentenza n. 14964 del 02/07/2007 (Rv. 599769 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Potere discrezionale del giudice di merito - Obbligo di specifica motivazione - Esclusione - Eventuale motivazione della compensazione delle spese - Sindacabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali e con riferimento al testo dell'art. 92 cod. proc. civ. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma primo, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Pertanto, mentre, quando manchi la motivazione della statuizione, viene a mancare lo stesso presupposto del sindacato del giudice di legittimità, ove detta statuizione sia accompagnata dai motivi, ritenuti giusti, della compensazione, sussiste il presupposto della disamina da parte della Cassazione, anche se non sotto il profilo della insufficienza della motivazione, inconcepibile a fronte della legalità di una omissione totale, bensì quanto al vizio di contraddittorietà di motivazione. Sotto tale profilo, tuttavia, il sindacato di legittimità non è ammissibile nella stessa ampiezza in cui tale difetto si atteggia per ogni altro capo della sentenza impugnata, bensì solo nei limiti in cui non sia dato comprendere la ragione della statuizione per rapportarla alla volontà della legge e accertare se questa sia stata o no violata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del merito, motivando la compensazione delle spese con il semplice riferimento alla "peculiarità della fattispecie", abbia soddisfatto il dettato della legge, per la contraddittorietà in cui è incorso, argomentando la propria decisione esclusivamente con riferimento alla condotta processuale dell'attore, opponente a decreto ingiuntivo, il quale si era limitato a dedurre circostanze non supportate da alcuna idonea prova, e non specificando alcunchè in ordine alla ritenuta peculiarità della fattispecie).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)