Sez. 5, Sentenza n. 1030 del 18/01/2008 (Rv. 601296 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Compensazione delle spese processuali - Art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 263 del 2005 - Applicabilità ai procedimenti anteriori al 1° marzo 2006 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione dell'art. 15, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., norma quest'ultima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 1995, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 519 del 2006. La modifica della norma del codice di rito, che richiede per ritenere la compensazione delle spese, la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione" si applica, però, a decorrere dal primo marzo 2006, data di entrata in vigore della legge n. 516 del 2006 e, quindi, ai soli procedimenti instaurati successivamente a tale data. Per tutti i procedimenti antecedenti continua ad applicarsi il principio, secondo cui la valutazione dei giusti motivi - che non risultavano enunciati specificamente, sfuggendo a qualsiasi elencazione che non fosse esemplificativa - è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 23/02/2006 num. 519 art. 39 quater, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)