Sez. 3, Sentenza n. 11040 del 22/01/2003 Cc. (dep. 11/03/2003) Rv. 227197 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Competenza attribuita mediante la sentenza di annullamento - Sindacabilità - Esclusione - Irrevocabilità e immodificabilità della indicazione del giudice di rinvio - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
La sentenza di annullamento con la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto del comma primo dell'art. 627 cod. proc. pen, possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge. (Fattispecie relativa a procedimento di revisione, nel quale la Corte, annullando un provvedimento dichiarativo di inammissibilità, aveva rinviato il giudizio avanti ad una corte di appello non individuata secondo il combinato disposto degli art. 11 e 634 comma secondo del codice di rito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)