Sez. U, Sentenza n. 12607 del 08/07/2004 (Rv. 574361 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Controversia promossa da privato nei confronti del Comune per contestare la debenza del canone per l'erogazione dell'acqua potabile - Giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Sussistenza - Fondamento.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE
La controversia promossa dal privato nei confronti del Comune al fine di contestare la debenza del canone per l'erogazione dell'acqua potabile è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Tale norma, infatti, là dove fa eccezione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi per le controversie riguardanti i "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", si riferisce a quei rapporti la cui fonte regolatrice sia non di natura amministrativa o concessoria, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla qualità - pubblica o privata - delle parti (rapporti affidati, secondo le comuni regole sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario), e trova base logica nella circostanza che le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili relativi all'"an" od al "quomodo" dell'espletamento del pubblico servizio che giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)