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Sez. 3, Sentenza n. 2156 del 26/03/1983 (Rv. 427014 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - REGALIE E PRESTAZIONI GRATUITE - DIVIETO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 567/1962 - ESTENSIONE - PATTUIZIONE DEL CANONE PARTE IN DENARO E PARTE IN NATURA - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO DELLA INCLUSIONE NEL CANONE DELLA PRESTAZIONE IN NATURA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427014-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - REGALIE E PRESTAZIONI GRATUITE - DIVIETO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 567/1962 - ESTENSIONE - PATTUIZIONE DEL CANONE PARTE IN DENARO E PARTE IN NATURA - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO DELLA INCLUSIONE NEL CANONE DELLA PRESTAZIONE IN NATURA - NECESSITÀ.*

In tema di contratto d'affitto di fondi rustici, poiché l'art. 9 della legge n. 567 del 1962 vieta "regalie", "prestazioni gratuite", "onoranze" e "qualsiasi compenso dovuto oltre il canone di fitto", ma non la pattuizione di un canone per una parte in denaro e per il resto in natura, la circostanza che vengano convenute prestazioni in natura non comporta di per sè la nullità della relativa pattuizione, dovendosi invece accertare di esse, per tale effetto, il carattere di prestazione "oltre" il canone di affitto. (V 1410/72, mass n 358005; (V 1071/69, mass n 339571).*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)