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Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 02/12/2005 (Rv. 585496 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricorso avverso il decreto di espulsione - Procedimento - Audizione personale del ricorrente - Mancata previsione - Violazione dei diritti di difesa dell'espulso - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585496-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di giudizio sul ricorso dello straniero avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell'art. 12 della citata legge n. 189 del 2002, non è più richiesta - coerentemente con l'immediata esecutorietà dell'espulsione stessa (art. 13 cit., comma quarto) - l'audizione personale del ricorrente, nè tale soluzione normativa appare lesiva dei diritti di difesa dell'espulso, assicurati dalla previsione dell'ampio termine "ad opponendum", dalla possibilità di sottoscrizione personale del ricorso e di sua presentazione per via consolare, dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dall'assistenza di un difensore d'ufficio, mentre quella dell'audizione personale costituisce garanzia indefettibile con riguardo alla sola verifica della restrizione dello "status libertatis" dell'espulso (art. 13 Cost.) cagionata dall'accompagnamento coattivo (Corte cost. n. 222 del 2004), non anche con riguardo al controllo di legittimità dell'espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)