Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 21/03/2005 (Rv. 580491 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Ricorso giurisdizionale - Procedimento - Audizione personale del ricorrente - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di giudizio sul ricorso dello straniero avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell'art. 12 della citata legge n. 189 del 2002, non è più richiesta - coerentemente con l'immediata esecutorietà dell'espulsione stessa (art. 13 cit., Comma quarto) - l'audizione personale del ricorrente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)