Sez. 1, Sentenza n. 3841 del 22/02/2006 (Rv. 588899 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Ricorso giurisdizionale dello straniero - Procedimento - Audizione personale del ricorrente - Necessità - Esclusione - Decreto di fissazione dell'udienza camerale - Comunicazione alle parti a cura della cancelleria - Necessità - Forma - Comunicazione al ricorrente - Esecuzione nei confronti del procuratore costituito - Idoneità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell'art. 12 della citata legge n. 189 del 2002, non è più richiesta l'audizione personale del ricorrente. Entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell'udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto). Nei confronti del ricorrente tale comunicazione (al pari di quella del decreto che definisce il giudizio) è necessario e sufficiente che venga effettuata al procuratore costituito, in virtù del principio generale fissato dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)