Sez. L, Sentenza n. 21673 del 08/11/2005 (Rv. 585257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti apicali - Dequalificazione unilaterale - Conseguenze ai fini del licenziamento - Applicabilità della disciplina limitativa "ex" art. 10 della legge n. 604 del 1966 e delle connesse garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La dequalificazione, unilateralmente operata dal datore di lavoro, del dirigente apicale a dirigente riconducibile alla "media" o "bassa" dirigenza, mentre - costituendo inadempimento contrattuale - consente al dipendente la tutela risarcitoria e può costituire giusta causa di dimissioni, non muta il regime giuridico del licenziamento "ad nutum" proprio dei dirigenti di vertice dell'azienda, essendo la dequalificazione nulla "ex" art. 2103 cod. civ. Conseguentemente, non trovano applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, e le connesse garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)