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Sez. 2, Sentenza n. 1726 del 04/07/1966 (Rv. 323365 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - NULLE - ANNULLABILI - NOZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA.*
Stato
decisa il 1966-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323365-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - NULLE - ANNULLABILI - NOZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA.*

Le deliberazioni dell'assemblea dei condomini di un edificio contrarie alla legge possono essere nulle ovvero annullabili. Sono nulle, - e la loro impugnazione non e allora soggetta al termine di decadenza stabilito dal 3 comma dell'art. 1137 cod.civ.-, le delibere il cui oggetto sia imponibile o illecito ovvero abbia ecceduto i limiti segnati dalla legge, provvedendo su questo rispetto, alla quale non e riconosciuto all'assemblea dei condomini potere deliberativo, sono, invece, semplicemente annullabili -, e la loro impugnazione e allora soggetta al termine di decadenza sopramentovato -, le deliberazioni che, pu essendo contrarie alla legge, concernano un oggetto rientrante nei poteri dell'assemblea. Poiche, in tema di ripartizione tra i condomini delle spese di conservazione e di gestione delle cose e dei servizi comuni, l'art. 1135 nn. 2 e 3 cod.civ.riconosce esplicitamente condominiale il pote di deliberare sulla materia, ne deriva che in ordine alle delibere assembleari che ripartiscano tra i condomini il carico delle spese suddette in asserita violazione dei criteri stabiliti - peraltro con carattere suppletivo - dagli art. 1123 e 1124 cod. civ., la proponibilita dell'impugnazione e condizionata al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni -decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti-, stabilito dall'articolo 1137 cod. civ.. -nella specie, la delibera assembleare, la cui impugnativa e stata ritenuta soggetta al termine di decadenza, aveva posto a carico anche dei proprietari dei negozi, in proporzione ai millesimi di partecipazione al condominio, le spese inerenti alla illuminazione del cortile e delle scale, alla tassa per il passo carrabile, alla imbiancatura e al riordino delle pareti delle scale e ad altre spese tutte inerenti a parti e a servizi al cui godimento i proprietari dei negozi non partecipavano-.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)