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Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 02/10/1972 (Rv. 360502 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN VIOLAZIONE DEI CRITERI STABILITI DAGLI ARTT 1123 E 1124 COD CIV - IMPUGNABILITA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1972-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360502-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN VIOLAZIONE DEI CRITERI STABILITI DAGLI ARTT 1123 E 1124 COD CIV - IMPUGNABILITA - TERMINE.*

L'esplicita attribuzione all'assemblea condominiale del potere di deliberare sulla materia della ripartizione delle spese di conservazione e di gestione della cosa e dei servizi comuni, di cui all'art 1135 n 2 e 3 cod civ, importa che le deliberazioni, che ripartiscono il carico delle spese suddette in violazione dei criteri stabiliti, con carattere suppletivo, dagli artt 1123 e 1124 codice civile, possono essere impugnate solo nel termine di decadenza di trenta giorni fissato dall' art 1137 codice civile. (Conf 1726'66, mass n 323365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)