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Sez. L, Sentenza n. 5118 del 12/10/1984 (Rv. 436906 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - IN GENERE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - PRESTAZIONE - MANCATA - RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA SOCIETÀ - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO - GIURAMENTO "DE VERITATE" E "DE NOTITIA" - DICHIARAZIONE DI IGNORARE I FATTI - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1984-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436906-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - IN GENERE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - PRESTAZIONE - MANCATA - RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA SOCIETÀ - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO - GIURAMENTO "DE VERITATE" E "DE NOTITIA" - DICHIARAZIONE DI IGNORARE I FATTI - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una società si considera de veritate se verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia (o de scientia) se riguarda fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste, con la conseguenza che, nel secondo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è deferito. (V 1033/80, mass nn 404493e 404492; (V 315/78, mass nn 389602 e 389601; (V 278/76, mass nn 378954).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)