Sez. 6, Sentenza n. 21941 del 20/04/2003 Cc. (dep. 17/05/2003) Rv. 226045 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Profitto derivato al corruttore - Obbligatorietà della confisca - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, anche il profitto derivato al corruttore dall'accordo corruttivo è assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n.1 cod.pen., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall'art. 322 ter cod.pen., assumendo tra l'altro l'entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)