Sez. L, Sentenza n. 22661 del 29/10/2007 (Rv. 600181 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante a soggetti danneggiati da trasfusioni - Decorrenza - Dalla data del manifestarsi della malattia - Esclusione - Dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda - Legittimità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, senza possibilità di anticiparlo alla data del manifestarsi della malattia, atteso che l'assegno "una tantum" per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge compete solo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che versano in una situazione diversa dai primi.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)