Sez. L, Sentenza n. 15614 del 11/08/2004 (Rv. 575388 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno "una tantum" previsto dall'art. 2 della legge n. 210 del 1992 come sostituito dall'art. 7 D.L. n. n. 548 del 1996 conv. in legge n. 641 del 1996 - Aventi diritto ed eventi indennizzabili - Limitazione a quelli indicati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 - Sussistenza - Estensione in via interpretativa ad eventi diversi - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'assegno "una tantum" previsto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992 (nel testo sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 548 del 1996) presuppone la riconducibilità dell'evento indennizzabile a vaccinazioni obbligatorie e compete ai soggetti puntualmente indicati dall'art. 1, comma 1, di detta legge, restando esclusa, tanto sul piano dell'interpretazione letterale, quanto su quello dell'interpretazione costituzionale (quale emergente dalle decisioni della Corte costituzionale, di cui alle sentt. n. 226 e 423 del 2000 ed all'ord. n. 522 del 2000), la possibilità di estendere il beneficio ad eventi dannosi che presentino analogie con quelli derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie, quali le somministrazioni di sangue o suoi derivati, le attività svolte nell'espletamento di servizi sanitari che abbiano esposto a contagio con sangue o derivati infetti da HIV ed i contatti con persone vaccinate.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 548 art. 7 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)