diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11355 del 17/06/2004 (Rv. 573698 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno "una tantum" previsto dall'art. 2 della legge n. 210 del 1992 - Soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post-trasfusionale o da virus HIV - Diritto all'assegno - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale.
Stato
decisa il 2004-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573698-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dalla legge n. 210 del 1992, e dalla successiva legge n. 238 del 1997, la previsione di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo antecedente la entrata in vigore della citata legge n. 210 del 1992, sotto forma di assegno "una tantum", previsione contenuta nell'art. 2, comma secondo, della stessa legge, non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post - trasfusionale o da infezione HIV, in quanto il predetto comma secondo dell'art. 2 espressamente limita il beneficio di cui si tratta ai soli soggetti di cui all'art. 1, comma primo, della legge, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria, senza che sia per questo configurabile una illegittimità costituzionale, come già ritenuto anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 226 e 423 del 2000, e con la ordinanza n. 522 del 2000.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)